Art. 2.
(Enti interni ed esterni).

      1. Ai fini della presente legge si definiscono:

          a) agenti interni: i dipendenti e gli amministratori dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici non economici, nonché ogni altro soggetto in rapporto organico di servizio con gli enti stessi;

          b) agenti esterni: le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche e private, anche totalmente partecipate dagli enti di cui alla lettera a), le quali per legge, provvedimento o contratto, agendo con propria organizzazione e in regime di autonomia patrimoniale e imprenditoriale o in regime libero-professionale, svolgono attività comportanti l'utilizzazione di risorse finanziarie pubbliche o di beni pubblici, nonché le seguenti attività:

              1) esecuzione e gestione di contratti e concessioni per l'esecuzione di lavori pubblici;

 

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              2) progettazione, direzione e collaudazione di lavori pubblici;

              3) esecuzione e gestione di contratti e concessioni per la fornitura di beni e di servizi o per l'erogazione di servizi pubblici;

              4) ogni altra attività analoga a quelle indicate ai numeri 1), 2) e 3).